Esistono diverse norme che si applicano ai prodotti senza glutine.
In prima battuta, è importante menzionare il Regolamento EU 828/2014 che regolamenta le condizioni di utilizzo del claim “senza glutine” e delle definizioni accessorie “adatto ai celiaci” e “specificamente formulato per celiaci”. Le definizioni “adatto alle persone intolleranti al glutine” e “specificamente formulato per le persone intolleranti al glutine” sono sinonime delle precedenti. L’indicazione “senza glutine” è utilizzabile in maniera volontaria dall’azienda, senza necessità di ottenere autorizzazioni specifiche dalle Autorità Pubbliche. È sufficiente che si valuti la potenziale presenza del pericolo di presenza di glutine nel proprio prodotto e, in caso positivo, si applichino le più opportune procedure per gestire tale pericolo secondo il sistema HACCP. Se l’azienda, sulla base del proprio piano di autocontrollo, è in grado di garantire l’assenza di glutine (intesa come contenuto massimo non superiore ai 20 mg/kg), può utilizzare la dicitura. Si suggerisce di pianificare un opportuno piano di campionamento e analisi che verifichi la efficacia delle misure messe in atto. La metodica analitica da utilizzare è l’Elisa R5 Metodo Mendez. È importante segnalare che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 1169/2011, non è possibile riportare l’indicazione “senza glutine” su alimenti per cui l’assenza di glutine è scontata e l’informazione al consumatore risulterebbe pertanto ingannevole oltre che pratica sleale di comunicazione. Una lista di alimenti per cui AIC considera l’assenza di glutine scontata è riportata qui.
La seconda norma che legifera sui prodotti per celiaci è la Legge 123 del 2005, che garantisce l’erogabilità dei prodotti specificamente formulati per celiaci alle persone affette da questa patologia. Per maggiori informazioni su questa norma e sulla possibilità per i vostri prodotti di entrare nel sistema dell’erogazione, visita la pagina Erogabilità, dove e come.